Il punto della legge

Riflessioni e informazioni legali, spiegate in maniera semplice.

14 settembre 2012

Fastweb fattura nonostante mancata attivazione linea ADSL: Consigli

Segnaliamo un altro caso di disservizio Fastweb di cui si sta occupando lo staff di bastabollette, blog di assistenza ai consumatori con problemi di bollette

Si tratta di una richiesta di indennizzo in base all'articolo 7 del  regolamento AGCOM N. 73/11/CONS, a causa della mancata attivazione della linea ADSL.

In sostanza il cliente fa regolare richiesta di attivazione ADSL, che Fastweb accetta e fattura.

Tuttavia, dopo vari mesi di attesa e, aimè, fatturazione, la Fastweb si sveglia improvvisamente e si accorge che in quel comune l'ADSL non è disponibile.

A questo punto il cliente disdice il contratto ma, nonostante la chiara responsabilità di Fastweb, continua a ricevere richieste di pagamento per i servizi mai erogati, subendo persino arroganti, insopportabili telefonate da parte si aggressive società di recupero crediti.

A questo punto il cliente, che non poteva certo rivolgersi a un avvocato (la causa legale gli sarebbe costata una somma di gran lunga superiore all'eventuale risarcimento ottenuto, senza considerare il rischio di una sconfitta) chiede aiuto al blog di bastabollette.it che ha contattato gli uffici amministrativi di Fastweb cercando di ottenere una conciliazione.

Vi terremo informati delgli sviluppi.

Intanto, se volete leggere il caso come descritto dallo stesso utente che lo ha segnalato, potete cliccare qui.

Etichette: , , ,

3 settembre 2012

Scarica gratis il modulo per la disdetta delle utenze domestiche

Avete bisogno di un modulo di disdetta o recesso dal servizio di telefonia o da qualsiasi altra utenza domestica?
Potete trovarne uno aggiornato e corredato di istruzioni complete su questo blog: www.bastabollette.it

modulo disdetta fastweb

 Si tratta di un modulo molto semplice ma assolutamente efficace. E' la formula di difesa dalle angherie delle società di telefonia per eccellenza, che deve essere necessariamente recepita e applicata, salvo azioni legali di risarcimento danni in cao di mancata applicazione.

Il modulo di disdetta sopra linkato si rivela utile non soltanto quando si vuole interrompere il rapporto contrattuale con le varie Telecom, Wind, Infostrada, Vodafone, Faswteb, Teletu di turno, ma anche quando si voglia semplicemente passare da un operatore a un altro mantenendo il proprio numero di telefono (c.d. number portability o portabilità del numero di telefono).
In questo caso, infatti, nonostante la nuova compagnia telefonica dovrebbe automaticamente inviare il recesso o disdetta alla vecchia compagnia, si è verificato con molti utenti che  per un motivo o per l’altro il vecchio operatore continuasse ciononostante a fatturare il servizio contemporanemente alle fatture emesse dal nuovo! Dunque un servizio erogato una sola volta, ma fatturato e fatto pagare due volte da due diverse compagnie! (ad esempio gli utenti ricevevano per il mese di marzo 2 bollette: una di Infostrada e una di Telecom).
Per questo è preferibile di mandare sempre il modulo di disdetta scaricabile dal link sopra, anche nel caso di mantenimento del numero di telefono con passaggio a nuova compagnia telefonica.
Si tratta perciò di un modulo importante, anche alla luce delle migliori tutele automatiche adesso previste dall’art. 7 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico” approvato dalla delibera AGCOM N. 73/11/CONS.
L’art. 7 sancisce infatti un obbligo,  a carico dell’operatore responsabile, di un indennizzo automatico di 5 euro per ogni giorni di ritardo nelle procedure di portabilità del numero telefonico . Si tratta senz'altro di un risarcimento minimo,  rispetto ai fastidi e danni sofferti dal consumatore. Meglio di niente!

20 ottobre 2010

Passaggio da Telecom a Fastweb: linea disattivata, servizio mai attivato ma le bollette arrivano comunque!


Pubblico questo altro caso veramente paradossale, che riguarda la portabilità di un numero da Telecom a Fastweb.
La linea telefonica viene staccata subito dopo la richiesta di portabilità, ma mai più riattivata!
In compenso per ben otto mesi Fastweb fattura il servizio, a condizioni diverse dalle condizioni economiche descritte dall'agente di zona.
Il caso è stato risolto con l'ottenimento dello storno di tutte le bollette ingiustamente emesse e con il pagamento di un congruo indennizzo da parte di Fastweb
Se hai subito un disservizio simile,  non esitare a contattarmi a questo indirizzo o a descrivermi il tuo caso usando il form alla fine di questo post. Farò una veloce valutazione del tuo caso, totalmente gratuita.

Abito in provincia di Catania. Nel mese di ottobre 2008 mio marito ha aderito ad una proposta di un rappresentante fastweb di zona, che prevedeva il pagamento di un canone mensile di 19.90 euro se fossimo passati da telecom a fastweb.
Quì inizia l'odissea. Da subito ci viene disattivato il servizio telefonico.
Dopo diversi giorni di attesa viene un tecnico fastweb che installa un modem che avrebbe dovuto consentire l'attivazione del servizio.
Questa attivazione però di fatto non avviene: non posso effettuare nemmeno una telefonata, in un periodo per me delicatissimo, visto che mi trovavo al terzo mese di una gravidanza a rischio.
Il servizio non è attivato, in compenso arriva una bolletta non di euro 19.90, come concordato ma di oltre 60 euro.
Chiedo l'annullamento della bolletta, inviando un fax. Nessuno si degna di rispondermi.
Quando chiamo (da un altro telefono naturalmente) il 192193 mi dicono che proprio il mancato pagamento di questa bolletta impedisce l'attivazione del servizio, pur non avendo effettuato alcuna telefonata.
Effettuiamo questo primo pagamento.
Passano i giorni e nessuno ci contatta; su nostra richiesta vengono, a più riprese diversi tecnici che ogni volta ci assicurano che di lì a qualche giorno sarebbe stato attivato il servizio, ma questo non avviene.
Passano altri due mesi, arriva una ulteriore bolletta, stavolta in ritardo; chiedo spiegazione al 192193 e mi dicono che proprio il ritardo nel pagamento della bolletta impedisce l'attivazione del servizio.
Paghiamo anche quest'altra bolletta.
Continua così per altri ...4 mesi: le bollette arrivano sempre, (inspiegabilmente, visto che non abbiamo fatto neanche una telefonata) in ritardo di diversi giorni, sicchè ogni volta che chiedo spiegazioni, mi dicono che proprio il ritardo nel pagamento delle bollette impedisce l'attivazione del servizio. é un cane che si mode la coda.
Alla nostra ennesima lamentela, un operatore telefonico che, sentito il caso paradossale, si mette nei nostri panni, spiega a mio marito telefonicamente una procedura; mio marito preme alcuni tasti e finalmente posso effettuare n. 2 telefonate, ma inspiegabilmente dopo 1 o 2 giorni tutto torna come prima: non si può più telefonare; possiamo solo ricevere telefonate e possiamo telefonare (stavolta dal nostro apparecchio) unicamente al 192193; chiedo chiarimenti ancora una volta un operatore molto sgarbato taglia corto, mi comunica che non risultano pagate due bollette (l'ultima delle quali arriverà solo dopo una settimana) nel frattempo infatti sono passati più di otto mesi.
Su mia insistenza questo operatore mi comunica il numero di fax al quale trasmettere il pagamento delle bollette.
Appena chiudo la cornetta mi accorgo che ci è stata tolta anche la possibilità di ricevere telefonate. Faccio questi ulteriori pagamenti (per non perdere i soldi pagati fino a quel momento inutilmente), tempestivamente facciamo il fax e .... ancora una volta nessuna attivazione!
Chiamiamo (da un altro telefono) per sapere cosa fosse successo. Ci rispondono che, visto che avevano rilevato il mancato pagamento di queste due bollette (una sarebbe arrivata, peraltro solo dopo una settimana), avevano pensato bene di "risolvere il contratto".



Conclusione: abbiamo in tutto pagato oltre 500 euro a vuoto; il danno economico non solo per le 500 euro pagate ma anche per essere stati privati di un servizio essenziale (perchè l'unica cosa che hanno fatto subito è stata disattivarci il servizio con la telecom) per così tanti mesi; inoltre cosa per me ancora più importante avendo inviato le bollette in ritardo quest sono state pagate in ritardo e nel momento in cui io avrò bisogno di un prestito, un muto o quant'altro probabilmente non mi verrà concesso perchè questo tipo di ritardi fa scaturire la qualifica di "cattivo pagatore" nei controlli incrociati che le banche fanno prima di elargire prestiti. Il danno quindi e la beffa per eesere stati presi in giro!


Spero che possiate aiutarmi ed indicarmi come associarmi a quanti volessero agire contro fastweb. Grazie





Etichette: , , , ,

19 ottobre 2010

Modem Fastweb non funzionante: come ottenere la sostituzione gratuita e il risarcimento per disservizio


Pubblico la mail di un utente che mi ha segnalato un suo problema relativo all'intervento a pagamento dei tecnici Fastweb per un problema al modem.
Il caso è stato risolto facendo sostituire il modem senza il pagamento dei tecnici e ottenendo un risarcimento per il disagio dovuto al disservizio per l'assenza del collegamento a internet. Se (ahimè) hai riscontrato problemi simili,   non esitare a contattarmi a questo indirizzo o a descrivermi il tuo caso usando il form alla fine di questo post. Farò una veloce valutazione del tuo caso, totalmente gratuita indicandoti se e come vale la pena di agire.

"Vorrei segnalarle un problema sorto con l'assistenza tecnica Fastweb. Una decina di giorni fa la connessione a internet è sparita : il mio computer segnalava la mancanza della connessione di rete,il cavo di rete risultava essere scollegato,anche se non lo era.
Nella prima telefonata a Fastweb l'operatore mi suggerisce di chiamare il mio tecnico di fiducia per escludere che sia il cavo,sia la mia scheda di rete fossero guaste e mi dice che da un loro controllo risultava tutto a posto.
Chiamo il mio tecnico che cambia la scheda di rete,cambia il cavo,apre il pc,cambia porta di entrata nel modem di Fastweb, spegne e riaccende il modem...niente da fare.
Richiamo la fastweb che mi dice che secondo loro la linea funziona e che se voglio faranno uscire i loro tecnici A PAGAMENTO,io rispondo che farò l'ultima prova col mio tecnico sostituendo il loro modem con un altro e mi farò sentire.
Il  mio tecnico sostituisce il modem e come per miracolo il computer riconosce il cavo di rete collegato. Richiamo la Fasweb che non ci crede,vuole fare uscire assolutamente i suoi tecnici A PAGAMENTO (se non ricordo male 79 Euro all'ora) e se proprio ci tengo faranno una segalazione,ma non mi assicurano che sarò contattata. Intanto continuo a pagare il contratto Flat senza usufruire di internet.
Non so come comportarmi,non vorrei cedere al ricatto e dover pagare per un'assistenza tecnica inutile"



Leggi il resto...

Etichette: , ,

9 ottobre 2010

Danno da vacanza rovinata: l'importanza (anche legale) di leggere gli opuscoli




Non so a voi, ma a me entrare in un'agenzia viaggi fa sempre l'effetto di varcare la soglia di uno spazio fantastico, da sogno: spiagge bianchissime e assolate, atolli cristallini, palme e destinazioni esotiche fanno da contorno a resort esclusive e ti spingono a volare subito verso questi posti da sogno dove finalmente dimenticare la noiosa routine quotidiana.
Ebbene dietro queste immagini patinate potrebbero nascondersi delusioni, stress e arrabiature, se qualcosa dovesse andare storto.
E, dalle innumerevoli proteste, reclami che si possono leggere online o alscoltare da amici, purtroppo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
Per fortuna, abbiamo molti strumenti per difenderci da questi imprevisti.
Il primo, più importante ed economico è... informarsi!
Per quanto scontato possa apparire, una enorme parte delle controversie con agenzie viaggi e tour operator sono dovute a patologie nate prima della prenotazione, durante il delicatissimo momento dello scambio di informazioni che (dovrebbe) avvenire tra cliente e agenzia.
Esempio: se nell'opuscolo si legge "struttura di recentissima costruzione" o frasi simili, siamo proprio sicuri che ci ritroveremo in un resort nuovissimo, o piuttosto in un cantiere di lavori in corso?
Se troviamo la rassicurazione che la camera è posta "lato mare", potremo godere di una bellissima vista? Oppure scopriremo che la stanza ha solo un lucernaio per il ricambio aria?
E dunque dobbiamo fare grande attenzione a ogni singola parola dell'opuscolo, depliant o pagina internet prima della prenotazione. Laddove un termine o un'espressione non ci convince appieno, non esitiamo a chiedere chiarimenti al responsabile, possibilmente facendoceli confermare per iscritto.
Eviteremo in questo modo ogni sorpresa (che in vacanza sono raramente piacevoli...).
Infine una nota normativa: l'importanza dello "scambio informativo" è sancita più volte dalla legge.
Ad esempio l'art. 87 del codice del consumo, nel trattare dei pacchetti turistici (la foma di vacanza più comune in  Italia) prescrive che le agenzie o tour operator forniscano  al cliente le informazioni necessarie all'organizzaione del viaggio  prima della conclusione del contratto (che solitamente coincide con la prenotazione).
E se quest'obbligo non viene rispettato agenzie e tour operator vanno incontro a gravi conseguenze (se citate davanti al giudice), come il probabile riconoscimento dell'inadempimento ex. art. 1218 codice civile, nel caso in cui le informazioni non fornite siano talmente importanti da impedire al cliente la corretta valutazione circa il pacchetto prenotato (ad esempio se l'agenzia omette di informare in tempo sugli obblighi di profilassi sanitaria, come la vaccinazione, necessari per una data destinazione esotica).
Ovviamente a questo dovere a fornire informazioni dell'agenzia corrisponde il nostro diritto a pretenderle.

Impariamo a farlo rispettare: informazioni puntali e complete sono il nostro migliore strumento per garantire il successo della nostra vacanza.

Etichette: , ,

7 ottobre 2010

Disdetta non ricevuta, Fastweb continua a fatturare


La disdetta non viene recepita.

Moltissimi utenti hanno lamentato questo problema.

Decidevano di disdire il servizio Fastweb, inviavano il recesso tramite raccomandata con avvviso di ricevimento, ma Fastweb non reagiva.

Continuava, insomma a fatturare il servizio come se non avesse mai ricevuto la raccomandata!

Molti degli utenti, inoltre, tentavano di contattare il servizio clienti, tramite tutti i mezzi: numero assistenza clienti, fax, altre raccomandate, senza tuttavia riuscire a venirne a capo.

E' stato necessario il mio intervento, tramite il contatto diretto con l'ufficio conciliazioni di Fastweb, che ho aperto con la mia associazione Infoconsumatori, per far recepire la volontà di recedere del cliente e giungere finalmente al risultato voluto.

Una volta preso contatto, peraltro, in Fastweb sono sempre stati molto corretti nell'applicare il recesso sin dal momento della sua formulazione (quindi dalla data della prima raccomandata) stornando le fatture successive restituendo quanto eventualemente già pagato, e spesso erogando anche un indennizzo per il disagio subito.

Ti sei trovato anche tu in questa condizione? Hai bisogno di aiuto per far valere il tuo recesso?

Scrivimi una mail descrivendo brevemente il tuo caso e, se possibile, mandandomi copia della tua ultima bolletta. Ti risponderò subito dicendo se posso aiutarti e come.

4 ottobre 2010

La notificazione degli atti si perfeziona al momento della consegna all'ufficio notificatore




Il principio è sancito dalla sentenza 477 del 26 novembre 2002 della Corte Costituzionale, ed è stato poi esteso dalla giurisprudenza a ogni forma di notificazione (inclusa quella a mezzo posta).
In realtà i momenti perfezionativi della notificazione sono 2:

1) per il notificante: al momento in cui compie le formalità imposte dalla legge (es. consegna dell'atto all'ufficio notificante)
2) per il destinatario: al momento della ricezione dell'atto, come attestata dal avviso di ricevimento. Con la conseguenza che se la legge impone al destinatario un termine, questo decorre solo dalla data del ricevimento.

22 settembre 2010

Contratti TV e telefonia: la legge consente recedere quando si vuole, con massimo 30 giorni di preavviso!

Lo dice l'art. 1 Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91

"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni."

21 maggio 2010

Coldiretti: la frutta "fresca" che mangiamo... è vecchia solo di un mese!



Giveup5.jpg

L'altro giorno ascoltavo il telegiornale a proposito dell'ondata di maltempo, che stava arrecando gravi danni al raccolto agricolo e che minacciava di far lievitare i prezzi al consumo. Quindi hanno intervistato il rappresentante di una grossa associazione (penso fosse Coldiretti) che, esultante, diceva qualcosa del tipo: "vorrei tranquillizzare le famiglie a casa sul fatto che i prezzi non saliranno per il momento: la frutta e verdura che acquistano al supermercato oggi, infatti, e quella proveniente dalle nostre celle frigorifere".

Mi domando: il rappresentante esultava più per il fatto che i prezzi non sarebbero aumentati o perchè l'Industria riesce a propinarci come "fresche" frutta e verdura colta settimane fa? :-(

E, putroppo, questa non è una situazione solo italiana. Ormai in tutto il mondo è l'Industria a decidere cosa è fresco e cosa no, cosa deve arrivare sui nostri tavoli e cosa restarne fuori. Se non ci credete, guardate questo film: Food Inc. Con un'avvertenza: dopo averlo visto, potreste non voler andare più al supermercato...

9 dicembre 2009

Account Adwords disattivati senza motivo: quando Google scantona


google-big-brother1.jpg


I grossi provider di servizi (=Google) hanno oramai acquisito un potere di controllo dei dati e delle azioni degli utenti notevolissimo, in particolar modo in settori in cui operano, di fatto, da monopolisti. Come la ricerca e la pubblicità online (Adwords).

Anche se si presenta come un servizio di pubblicità rivolto a imprese, Adwords ha alcuni aspetti importanti dal punto di vista della libertà di comunicazione sulla rete e (e relativo libero utilizzo dei servizi che consentono tale comunicazione). Se una qualisasi organizzazione, anche no-profit, vuole fare pubblicità online, DEVE usare Adwords, e quindi Google, perchè di fatto non ci sono valide alternative.

Di conseguenza il modo in cui Google gestisce le facoltà e i divieti per gli utenti del servizio può incidere, e molto, sulla libertà di comunicazione e/o di libero utilizzo della rete.

Per contestualizzare questa riflessione desidero raccontarvi un episodio che mi ha interessato da vicino e in cui ho avvertito tutto lo strapotere di Google e l'assenza di adeguati strumenti di tutela dell'utente.

Ed ecco il fatto: qualche mese fa alla redazione di info@consumatori (rivista e blog di tutela del consumatore per cui collaboro) hanno disattivato l'account Adwors con cui pubblicizzava la sua attività, senza alcuna giustificazione.


Faccio un passo indietro. Ricordate la campagna Fastweb? Quest'estate, dopo una serie di denunce del nostro giornale e blog, siamo stati contattati dall'ufficio soluzione controversie Fastweb, che si è messo a disposizione per risolvere i casi da noi segnalati. La collaborazione è stata proficua: da allora la maggior parte delle decine di casi pervenutici da ogni parte d'Italia sono stati celermente risolti, grazie all'opera di intermediazione di Info@consumarori e alla professionalità (va detto) del personale dell'ufficio soluzione controversia.


Insomma le cose andavano talmente bene, e le richieste erano così numerose e distribuite su tutto il territorio nazionale, che ci siamo decisi a fare un esperimento per rendere ancora più visibile la nostra offerta di assistenza a tutta la vasta popolazione di internauti italiani: pubblicizzare l'attività.


Così abbiamo deciso di aprire un account Google AdWords per l'acquisto di spazi pubblicitari su Google e comprato un modesto quantitativo di spazi dove pubblicizzare la nostra attività.


Ovviamente il prodotto pubblicizzato era "particolare". Non pubblicizzavamo un classico prodotto o servizio a pagamento ma un servizio di pubblica utilità, che riguardava la soluzione dei problemi che gli utenti potevano aver riscontrato nelle fatturazioni o attivazione o altre irregolarità della Fastweb.


Quindi il tenore dell'pubblicità era più o meno "se hai avuto problemi con Fastweb contatta Infoconsumatori, per un aiuto".



E va bene: il tenore della pubblicità forse era un po' diretto, e Fastweb avrebbe potuto non gradire una tale forma di pubblicità? Beh noi pensavamo di no (ci limitavamo a offire assistenza per problematiche reali) ma in ogni caso eravamo pronti a rivederla e a correggerla se Fastweb ce lo avesse chiesto.


Beh, in effetti qualcuno ha protestato e lo ha fatto con atteggiamenti che definire prepotenti sarebbe poco.


Ma la protesta non è venuta da Fastweb, bensì nientepopodimeno che da …Google. E la protesta (ma sarebbe più corretto definirla "rappresaglia") in effetti è consistita nell'operazione più semplice, immediata, sbrigativa che si potesse immaginare (si sa, le grandi corporation americane sono efficientissime in questi "lavoretti"): senza alcuna spiegazione ci hanno chiuso l'account!


Ovviamente Info@consumatori non poteva rimanere con le mani in mano e allora abbiamo scritto, chiedendo spiegazioni:


"spett.le Google, come mai i miei annunci non vengono più visualizzati?"


E loro "Gentile cliente, dopo aver esaminato il suo account, ci siamo resi conto che i suoi account


Google AdWords non sono conformi con i nostri Termini e condizioni. Pertanto, i suoi account sono stati sospesi e i suoi annunci non sono più pubblicati su Google"


Interessante! Quindi la nostra domanda: "Spett. le Google, Potrei sapere il motivo, in modo da evitare il problema per futuri annunci?"


Illuminante la loro risposta :


"Gentile cliente, abbiamo consultato nuovamente il team di esperti in merito alla


sospensione del suo account e ci è stato confermato che la decisione del


nostro team è corretta e definitiva. I suoi annunci non saranno più


pubblicati su Google. Questa norma varrà per tutti gli account da lei


creati. Come specificato nei Termini e condizioni, Google si riserva il


diritto di interrompere una campagna pubblicitaria per qualsiasi motivo


ritenga opportuno. […]la invitiamo a non contattarci di nuovo.


E' tutto vero! Siamo andati a controllare le condizioni contrattuali per il loro servizio e in effetti possono rifiutarti gli annunci per qualunque motivo o anche senza motivo!


Ora, tanto per chiarire la gravità di questa risposta, occorre considerare che Google di fatto è l'assoluto monopolista per quanto concerne la pubblicità su internet. Infatti, qualsiasi campagna pubblicitaria passa sui sistemi Google. Di conseguenza il loro "gradimento" o meno della campagna, pur se basato su motivi del tutto opinabili o addirittura assenti, può determinare la tua presenza o meno sul sistema pubblicitario di internet e, in alcuni casi, la vita o la morte della tua azienda (tante aziende, oggi, affidano la totalità del loro fatturato al sistema pubblicitario di Google).


Non è questo il nostro caso, per fortuna, ma questo episodio è indicativo di alcune inquietanti ripercussioni che lo strapotere di Google può avere sul sistema Internet, che ci autorizzano a non arrenderci, ma anzi ad andare a fondo sulla questione, facendo luce fino in fondo. Del resto con il potere di Google sempre crescente e l'adozione sempre più diffusa dei suoi servizi si sente oramai con una certa frequenza di utenti traditi che si trovano costretti a fare causa a Big G (vincendola).


Seguiteci sul blog per gli sviluppi della vicenda!

Etichette:

8 dicembre 2009

I buoni lavoro INPS: cosa sono e come funzionano

voucherlavoroccasionale.jpg


Navigando in rete e cercando informazioni sui buoni lavoro, mi sono reso conto che non c'è granchè.


E persino all'INPS non ne sanno molto: se provate a chiamare il numero verde 803 164 vi "divertirete" a scoprire l'incertezza degli operatori del call center (sempre molto cortesi, in compenso) e la grande varietà di risposte diverse date dai vari operatori.


Così ho deciso di provare a riassumere in questo post alcuni elementi che ho acquisito nella mia ricerca, sperando possano esservi utili. Eccoli.


I buoni lavoro o "voucher" lavoro costituiscono una nuova forma di pagamento, introdotta dall'INPS dall'autunno 2008 inizialmente e in via sperimentale esclusivamente per il lavoro stagionale in vendemmia ad opera dei lavoratori studenti pensionati.


Gradualmente l'INPS sta estendendo il campo di applicazione di tali modalità di pagamento, avendoli resi ora utilizzabili per un più vasto novero di attività. La circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008, in particolare, estende l'utilizzabilità, oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.


La circolare INPS 104/08, invece, ha esteso l'applicabilità dei buoni ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.


E dunque in sintesi ad oggi per quali tipologie di lavori i buoni possono essere utilizzati? Per quei lavori occasionali e saltuari che in passato venivano regolati e corrisposti senza alcuna formalità (e in nero), come ad es. gli occasionali interventi in agricoltura, il baby sitting, la cura occasionale di giardini privati, le ripetizioni scolastiche.


I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per i rapporti di lavoro occasionale (max 5.000,00 euro annui e non più di 30 giorni lavorativi in un anno per ciascun lavoratore). Il datore di lavoro, inoltre, non può usare buoni lavoro per più di 10.000 di euro all'anno.


I vantaggi sono : per l'azienda la possibilità di assumere mano d'opera in regola senza l'obbligo di dover stipulare alcun tipo di contratto e quindi senza più alcun complicato iter burocratico; per il lavoratore ha il vantaggio di svolgere un'attività con le coperture previdenziali e assicurative.


Vediamo come funzionano.


I buoni assomigliano a degli assegni da compilare; il datore di lavoro può acquistarli nei tagli da 10, 20 e 50 euro, che comprendono il contributo previdenziale e l'assicurazione contro gli infortuni.


In dettaglio, il valore nominale di 10 €, ad es. è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.


Dunque in totale la ritenuta ammonta al 25% e pertanto delle 10 euro nominali al lavoratore vanno € 7,50 nette.


Attenzione però: se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all'art. 70, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - la trattenuta arriva al 42%. il valore nominale del voucher in tal caso, infatti, è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 5,80 euro .


A parte queste trattenute, il compenso è esente da quasiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione e inoccupazione del lavoratore occasionale.


Questo evidentemente per favorirne l'utilizzo diffuso e la conseguente emersione del lavoro nero. E in effetti in un comunicato stampa del novembre 2009 l'INPS evidenzia che i 3 milioni di voucher venduti hanno significato 30 milioni di € "emersi dal mercato del lavoro nero". I buoni possono essere ritirati presso tutte le sedi provinciali INPS, dopo aver provveduto al pagamento del controvalore presso gli uffici postali.


A parte i buoni cartacei, il datore di lavoro può acquistare anche i buoni telematici, procedura sul sito internet www.inps.it La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.


Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'INPS raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro , compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Etichette:

16 settembre 2009

Se ho dato disdetta della prenotazione della camera d'albergo, posso riavere indietro i soldi?


DOMANDA: Ho prenotato questa estate un camera in un hotel pagando l'intera cifra richiestami tramite bonifico. 15 giorni prima della prenotazione ho contattato l'albergo per disdire la prenotazione e riavere indietro i soldi. L'albergatore si è rifiutato, trattandomi anche male. Che posso fare?

RISPOSTA: Nel caso descritto il lettore e l'albergo hanno stipulato un contratto (seppur non scritto) nel momento in cui il lettore ha effettuato e pagato la prenotazione.

E, in mancanza di clausale specifiche approvate (seppure oralmente) dalle parti, il contratto così stipulato non prevede diritto di recesso (cioè di disdire la prenotazione e avere i soldi indietro) a favore del cliente.

Qualsiasi contratto infatti, di regola, vincola entrambe le parti all'adempimento delle rispettive prestazioni (pagare per il cliente e fornire la camera per l'albergatore), salvo casi particolari e in assenza di clausola di recesso.

Se le parti non prevedono la possibilità di recedere, l'unica possibilità per il cliente di non pagare la camera la ricaviamo dalla lettura dell'art. 1326 del codice civile, in base al quale il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Quindi nel caso in esame, è pacifico che se il cliente disdice la prenotazione prima di conoscere l'accettazione dell'albergo, egli avrà diritto alla restituzione della somma versata, perché non c'è alcun inadempimento contrattuale (non esssedosi ancora concluso il contratto).

Ma che succede nel caso (come quello proposto dal lettore) in cui la disdetta avviene dopo l'accettazione dell'albergo?

Poichè, in base al citato ar. 1326, il contratto si è concluso, il lettore sarà comunque tenuto all'adempimento della sua prestazione (il pagamento del prezzo della camera).
In realtà quello in esame è un caso limite, poichè solitamente l'albergatore indica le condizioni della somma versata all'atto della prenotazione (solitamentel'albergo restituisce i soldi se il cliente dà disdetta almeno 48 prima ).

Le condizioni, inoltre, vengono spesso pubblicate sul sito internet dell'albergo, quindi è sempre opportuno verificare, o, in ogni caso, chiedere delucidazioni sulle condizioni all'atto della prenotazione.

Se poi, come in questo caso, l'albergo non indica le condizioni nè sul sito nè in altro modo possiamo tentarr un'altra strada: verificare gli "usi e consuetudini" pubblicati dalla Camera di Commercio della provincia in cui si trova l'albergo.

L'art. 1340 prevede, infatti, che le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto, in assenza di diversa indicazione delle parti.

Spesso questi "usi" prevedono che, se il cliente non può più usufruire della camera prenotata per la quale abbia versato un anticipo, deve darne comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all'arrivo per avere diritto alla restituzione della somma pagata.

Tuttavia se gli usi nulla prevedono al riguardo, il cliente non potrà chiedere indietro la somma anticipata.

Dunque la regola d'oro è: chiedere sempre le condizioni di prenotazione prima di pagare, eventualmente negoziarle (è sempre possibile, checchè ne dica l'albergatore) e preferibilmente farsele confermare per iscritto.

Etichette: , , ,